• Visto l’art.7 del D.P.R.n.275/1999, che prevede che le Istituzioni scolastiche “possano promuovere accordi di rete o aderire a essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”;
  • Visto l’art.15 delle Legge 241/1990, che recita: “Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
  • Visto l’art. 33 del D.I. 44/2001, che stabilisce che il Consiglio di Istituto deliberi “in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi”;
  • Vista la Legge 59/1997, art. 21, che assegna la personalità giuridica alle Istituzioni scolastiche;
  • Vista la Legge 107/2015, art.1, commi 70, 71, 72 e 74;
  • Visto il  prot. MIUR n. 2151 del 7 giugno 2016;
  • Visti gli Accordi di Rete di Ambito (ambiti 27 e  28 della Provincia di Monza e Brianza),

 

PREMESSO CHE

 

  • Gli Istituti aderenti, statali e paritari, afferiscano all’area dell’Istruzione liceale nelle sue diverse determinazioni, come previsto dai Regolamenti che disciplinano i nuovi Ordinamenti riformati;
  • Gli Istituti aderenti hanno deliberato l’adesione alla Rete tramite gli Organi collegiali competenti, con particolare riferimento ai Consigli di Istituto, le cui delibere sono allegate al presente atto, avendo impegnato il rappresentante legale della Scuola alla stipula dell’accordo;
  • Gli Istituti aderenti hanno individuato aree di comune interesse nell’ambito della formazione e aggiornamento del personale, delle attività culturali e di supporto a favore degli studenti, della ricerca e innovazione metodologico- didattica, delle iniziative di orientamento (anche con riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro)- si veda l’allegato 1 del presente accordo riguardante l’oggetto dell’accordo con relativo progetto;
  • Gli Istituti aderenti hanno individuato l’esigenza di interagire nella definizione dei criteri di gestione e di sviluppo delle scuole autonome negli ambiti territoriali della provincia di appartenenza, allo scopo di potenziare e migliorare l’offerta formativa nell’area della provincia di Monza e Brianza; altresì di interagire in attività di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le proprie finalità istituzionali (si veda protocollo- Allegato 2);
  • Gli istituti aderenti hanno considerato che la collaborazione in Rete può consentire il miglioramento del servizio scolastico nella prospettiva del potenziamento dell’impatto formativo, civile e culturale dello stesso nonché dell’accrescimento della qualità di detto servizio tramite scambi di know-how e di competenze,

 

I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

 

Stipulano il seguente accordo di Rete di scopo, la cui denominazione è RETE DEI LICEI DI MONZA E BRIANZA , alle condizioni espresse negli articoli di seguito riportati.

Art. 1

La premessa e gli allegati ivi indicati sono parte integrante del presente atto.

Art. 2

L’adesione alla Rete da parte dei singoli Istituti è acquisita con la firma dei Dirigenti scolastici e viene ratificata con il versamento delle quote di adesione. Il mancato versamento costituisce recesso automatico dalla firma.

Possono aderire alla Rete gli Istituti in cui sia attivo almeno un corso liceale, che abbia completato l’iter curricolare (primo-secondo biennio/quinta classe).

Art.3

La Rete ha sede presso l’I.I.S. “Europa Unita/F. Enriques” di Lissone; la gestione delle risorse economiche è affidata al Dirigente scolastico di detto Istituto, secondo le modalità previste dalla norma vigente (D.I. 44/2001).

Gli Istituti aderenti sono tenuti a versare una quota annua, che può variare da €.200 a €.500, relativamente a quanto stabilito dall’Assemblea dei rappresentanti legali della Rete, sulla base delle esigenze specifiche valutate in tale sede (si veda art. 6 del presente accordo).

Tali contributi verranno utilizzati secondo le direttive espresse da tale Assemblea, che saranno verbalizzate, secondo le modalità indicate nell’art. 6 del presente accordo.

Le economie verranno depositate su un apposito progetto, approvato nell’ambito del Programma annuale della Scuola sede della Rete. In caso di scioglimento della Rete, tali economie verranno ripartite proporzionalmente alle quote versate dagli Istituti aderenti.

L’Istituto del Presidente della Rete è scuola capofila della medesima.

Art. 4

La durata del presente accordo è triennale, dall’atto di sottoscrizione. L’accordo è rinnovabile, quando le parti convengano di prorogarlo -, a fronte della verifica del conseguimento degli obiettivi e dei risultati da parte dell’Assemblea dei rappresentanti legali, composta secondo quanto espresso nell’art. 6. La prima proroga e le successive sono, di norma, triennali.

Art. 5

Organismi della Rete:

-L’Assemblea dei rappresentanti legali delle Istituzioni scolastiche

-Il Comitato esecutivo.

Art. 6

L’organismo di gestione della Rete è l’Assemblea dei rappresentanti legali degli Istituti scolastici, costituita dai Dirigenti scolastici o da loro delegati.

Ogni Dirigente (o suo delegato) ha diritto di voto.

L’Assemblea pone in essere le seguenti prerogative:

  • Elegge il presidente a maggioranza assoluta dei componenti, con mandato triennale;
  • Elegge il Comitato Esecutivo, con mandato triennale;
  • Approva lo Statuto della Rete;
  • Definisce gli indirizzi generali delle attività di rete
  • Individua annualmente gli obiettivi specifici da realizzare e la relativa tempistica
  • Approva i progetti e ne definisce le linee e le modalità operative
  • Stabilisce i criteri di compartecipazione economica degli Istituti aderenti.

 Inoltre l’Assemblea svolge le seguenti funzioni:

  • Definisce il Piano di programmazione della Rete
  • Verifica i risultati delle attività effettuate e ne attesta la validità
  • Esprime pareri relativamente a linee generali di policy scolastica in ambito territoriale
  • Individua aree di azione negoziale, a favore delle istituzioni scolastiche aderenti
  • Elabora linee operative di collaborazione con vari Enti per la realizzazione della policy territoriale
  • Individua referenti o esperti di area per la realizzazione di progetti particolari, nelle aree di competenza (orientamento, supporto agli studenti, attività culturali, progetti di innovazione delle dotazioni tecnologiche, formazione, ecc,), promuovendo il lavoro di équipe a livello inter-istituzionale
  • Individua sottogruppi di lavoro, costituiti dagli stessi Dirigenti scolastici, da Docenti o dai D.S.G.A., per il perseguimento di obiettivi particolari, individuati in base ad esigenze comuni alle Scuole aderenti, ovvero in relazione alle esigenze delle tipologie di Istituzioni o di indirizzi specifici.

L’Assemblea si deve riunire almeno una volta per ogni anno scolastico ed è presieduta dal Presidente della Rete.

Viene convocata dal Presidente, o per impulso del Comitato esecutivo, o su richiesta di almeno un terzo dei Rappresentati legali degli Istituti aderenti.

Le convocazioni vengono predisposte con almeno cinque giorni di anticipo fatti salvi i casi di urgenza.

Le sedute e le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto.

La verbalizzazione viene effettuata da un membro dell’Assemblea, su designazione del Presidente.

Art. 7

Il Comitato Esecutivo è composto dal Dirigente scolastico della scuola sede della Rete, con funzioni di coordinamento, e da altri tre Dirigenti, di cui uno di Scuola paritaria, il Presidente della Rete e un Dirigente nominato dall’Assemblea dei rappresentanti legali della Rete medesima nella seduta di approvazione dell’Accordo. Nel caso il Presidente della Rete sia anche il Dirigente della scuola sede della Rete, l’Assemblea nominerà due membri del Comitato esecutivo.

Le funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:

  • Prepara i lavori dell’assemblea dei membri
  • Cura l’esecuzione delle delibere
  • Provvede alla gestione ordinaria delle risorse.

Art.8

La Rete si può avvalere della consulenza di esperti esterni relativamente alla preparazione e svolgimento delle attività concordate, con particolare riferimento ai Dirigenti in quiescenza degli Istituti associati. Essi possono partecipare, su invito del Presidente, alle assemblee della Rete, senza diritto voto, e, comunque, in relazione ad attività o progetti in cui siano coinvolti. Il parere degli stessi è inteso come espressione della rappresentanza storica della Rete e della comunità professionale di cui essa si fa portavoce.

Art.9

Le attività negoziali della Rete sono regolamentate secondo la procedura individuata dall’assemblea dei rappresentanti legali delle Istituzioni scolastiche nella seduta del 27 marzo 2014. Tale procedura costituisce allegato al presente Accordo.

Art. 10

Con deliberazione motivata del Consiglio di Istituto, ogni Scuola aderente può revocare l’adesione all’accordo di Rete, prima dell’inizio di ogni anno scolastico.

Art. 11

In considerazione delle peculiarità della scuola paritaria, ogni riferimento a Consiglio di Istituto, Dirigente Scolastico, Rappresentante Legale contenuto nel presente accordo viene considerato, per gli istituti paritari, come rivolto ai gestori pro-tempore e/o a persona da essi delegata.

Art. 12

L’accordo viene inviato alle Scuole aderenti per la pubblicazione all’albo. Copia dell’accordo è depositata presso le Segreterie delle Istituzioni scolastiche per la consultazione. Altresì il testo dell’Accordo è pubblicato sul sito web della Rete dei Licei di M.B.

Art. 13

Il presente accordo di Rete si intende in vigore per un triennio a partire dall’anno scolastico 2016/17.

Il presente accordo sarà adeguato alle indicazioni contenute nel prot. MIUR n. 2151 del 7 giugno 2016, in base alle determinazione dell’Assemblea dei rappresentanti legali delle Istituzioni scolastiche e ad eventuali ulteriori aggiornamenti normativi e regolamentari.

                                                                                              

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI E DEI CONTRATTI DELLA RETE DEI LICEI DI MONZA E BRIANZA

 

  • La proposta va presentata preliminarmente al Presidente, per l’invio alla Giunta, che verificherà la fattibilità della richiesta e procederà all’approvazione. In caso di problematicità specifiche, la richiesta verrà approvata, respinta o inviata all’Assemblea dei Dirigenti scolastici in caso si rendessero necessari  approfondimenti e ulteriori valutazioni, che saranno acquisiti per l’eventuale approvazione.
  • Dopo l’approvazione della Giunta, la proposta verrà resa operativa con autorizzazione formale del Presidente della Rete.
  • In caso si renda necessaria l’emissione di un avviso di gara, la Scuola proponente invierà all’Istituto cassiere tutta la documentazione necessaria per l’avvio della gara. L’Istituto cassiere acquisirà il CIG per l’invio all’ANAC e pubblicherà il bando sia sul proprio sito web sia su quello della Rete. L’esame dei prospetti comparativi delle offerte verrà effettuato da una commissione nominata dal Presidente della Rete.
  • Nel caso non si renda necessario l’avviso di gara, gli Istituti proponenti invieranno alla Scuola cassiera tutta la documentazione utile alla stipula dei contratti prima dell’avvio dell’attività, secondo norma.
  • Se la documentazione relativa al personale coinvolto nelle attività da contrattualizzare non verrà inviata per tempo, la Scuola cassiera non procederà al pagamento, a seguito della responsabilità amministrativa assunta.
  • Non si prenderanno in considerazione proposte di pagamento che non siano state autorizzate secondo quanto espresso nel presente protocollo.

 

SCHEDA TECNICA- ALLEGATO N.1 ACCORDO DI RETE DI SCOPO- LICEI DI MONZA E BRIANZA

 PROGETTO

            La Rete viene costituita allo scopo di condividere e implementare le attività di formazione rivolte al personale docente, con riferimento alle tematiche specifiche degli indirizzi liceali. Altresì mira a creare sinergie per la formazione e l’orientamento degli studenti, con particolare attenzione ad Alternanza scuola/lavoro e ai contatti con Enti territoriali (Università, aziende, Enti vari). In casi particolari, la Rete si occuperà di tematiche gestionali, in funzione di supporto e integrazione delle competenze delle Scuole che ne fanno parte.

            Premessa della costituzione della Rete è l’esigenza di conservare e ampliare le risorse degli istituti liceali dell’area, valorizzandone il Know-how e le buone prassi, in una prospettiva di miglioramento del servizio offerto e di confronto tra i rappresentanti istituzionali.

-Individuazione delle attività e tempi di realizzazione

            Le attività verranno concordate nelle riunioni dei rappresentanti legali delle istituzioni scolastiche, come previsto nell’Accordo di Rete, con riferimento alle esigenze dettate dalla norma e da valutazioni specifiche espresse dall’Assemblea.

-Risorse professionali

Verranno utilizzate sia risorse interne sia risorse professionali esterne agli istituti scolastici, in relazione alle esigenze specifiche.

-Risorse economiche

Per le risorse economiche, si farà riferimento a quanto espresso nell’art. 3 dell’Accordo di Rete. Per le procedure negoziali, si vedano l’art.9 e l’allegato 2 dell’Accordo di Rete.

-Incarichi alle Istituzioni scolastiche

Organi di gestione della Rete sono: l’Assemblea dei rappresentanti legali delle istituzioni scolastiche (si veda l’art.6 dell’Accordo di Rete) e il Comitato esecutivo, composto dal presidente, dal Dirigente della Scuola sede della Rete, da un dirigente di un Istituto paritario, da un Dirigente nominato dall’Assemblea dei rappresentanti legali (si veda l’art. 7 dell’Accordo di Rete).

 

Lissone, 9 febbraio 2017                                                                                                      Il Presidente della Rete dei Licei

                                                                                                                                             Prof.ssa Maria Luisa Crippa